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1.(Ambito oggettivo)
1.1 Il presente regolamento disciplina
le modalità secondo le quali gli associati di ENFAPI possono
proporre alla medesima la realizzazione di nuove iniziative, a
finanziamento pubblico o privato, e le modalità secondo le quali gli
stessi associati possono contribuire alla realizzazione delle
attività dell’ENFAPI.
2.(Impegni comuni degli associati)
2.1 Gli associati si impegnano a
contribuire attivamente, con le proprie strutture, mezzi e know how
secondo le modalità di seguito descritte per la realizzazione delle
attività di ENFAPI fino a quando la stessa non si sarà dotata di una
propria struttura in grado di assicurare la realizzazione delle
attività in totale autonomia.
3. (Modalità di attribuzione delle
attività)
3.1 Le attività che ENFAPI andrà a
realizzare vengono definite di due tipologie: attività finanziate in
tutto o in parte con fondi pubblici, per la gestione delle quali è
prevista una normativa specifica per ciò che concerne la tipologia
di spese ammissibili, e a finanziamento privato, cioè quelle
attività che derivano da incarichi ricevuti da soggetti pubblici o
privati, integralmente retribuiti dagli stessi committenti con
propri fondi, non soggetti a normativa specifica che disciplina
l’ammissibilità delle spese.
3.2 Per ciò che concerne le attività a
finanziamento pubblico ciascun associato, da solo o congiuntamente
ad altro/i, potrà proporre a ENFAPI la partecipazione ad un bando
pubblico o ad una iniziativa che prevede la concessione di un
finanziamento pubblico predisponendo una proposta di massima
dell’intervento medesimo, con indicazione di eventuali altri
soggetti da coinvolgere.
Il c.d.a ove ritenuto necessario ,
delibera l’interesse di Enfapi attivando gli opportuni canali di
comunicazione per fare conoscere agli altri associati le
caratteristiche dello strumento , invitandoli a presentare proposte
.
Il c.d.a approverà o respingerà la
proposta del associato promotore indicando eventuali modifiche che
il progetto proposto dovrà contemplare: nel caso in cui pervengano
più proposte inerenti lo stesso avviso pubblico il c.d.a. approverà
tutte le proposte che riterrà non essere in concorrenza tra di loro.
Il c.d.a approva un piano di commessa
in cui viene indicato, secondo una elencazione non esaustiva :
In caso di aggiudicazione del bando,
le attività saranno realizzate, integralmente, dall’associato/i
promotore/i dell’intervento, qualora lo stesso sia in grado, con la
propria struttura, di realizzarle, tranne una quota di attività,
pari al 20% circa,che potrà comprendere attività di varia natura che
spetteranno a ENFAPI e saranno gestite da questa ultima con un
duplice obiettivo: il primo di scaricare i costi di gestione della
struttura ed il secondo di coinvolgere delle risorse umane proprie,
con l’obiettivo di creare nel tempo una struttura in grado di
gestire le attività autonomamente.
L’associato promotore potrà indicare
anche altre società partners per la realizzazione delle attività di
propria competenza.
Nel caso in cui alcune attività non
rientrassero nell’oggetto sociale del promotore e lo stesso non
indicasse altra società partner con specifiche competenze, ed ENFAPI
non fosse in grado di realizzarle, saranno coinvolti gli altri
associati in grado di realizzarle in parti uguali: nel caso in cui
neanche tra gli altri associati si trovassero le professionalità
adeguate, si ricorrerà a professionalità o società esterne su
indicazione del c.d.a.
3.3 Per ciò che concerne le commesse
private, secondo l’accezione di cui sopra, si potranno verificare
due eventualità: la prima che il cliente contatti direttamente
ENFAPI, richiedendo un servizio, la seconda che il cliente sia
contattato da uno o più soci che riesce, quindi, ad assicurare la
commessa in favore di ENFAPI.
Nel primo caso, il c.da. affiderà la
realizzazione della commessa, in parti uguali tra loro, agli
associati che si dichiarino disponibili a realizzarla, secondo le
modalità richieste dal cliente, a condizione che l’attività affidata
rientri tra quelle svolte statutariamente dall’ associato.
Il prezzo che ENFAPI corrisponderà, in
questo caso, agli associati che realizzeranno la commessa, potrà
arrivare sino all’85% del prezzo che il cliente corrisponderà ad
ENFAPI: la rimanente parte del ricavo della commessa sarà utilizzato
da ENFAPI per coprire i costi di gestione ed, eventualmente, per
investire in risorse umane o attrezzature, sempre ai fini di dotare
ENFAPI medesima di una propria struttura autonoma.
A scopo esemplificativo si considerano
spese di gestione
Nel secondo caso, l’associato, che
avrà contattato il cliente ed avrà procurato la commessa in favore
di ENFAPI, avrà diritto a realizzarla e di ricevere fino all’85% del
prezzo, pagato dal cliente, a patto che sia in grado di realizzarla
direttamente o tramite propri partners in tutto o in parte:
viceversa nel caso in cui non sia in grado, avrà diritto, comunque,
ad un compenso pari al 15% del prezzo pagato dal cliente.
3.4 La quota di Enfapi viene
trattenuta dall’Enfapi , all’atto del pagamento da parte del
cliente/utente e prima della retrocessione dei corrispettivi dovuti
ai singoli associati e/o fornitori del servizio. Nello specifico,
premesso che i corrispettivi relativi ai contratti stipulati da
Enfapi vengono accreditati sul c/c finanziario dello stesso, la
quota stabilita per le spese di gestione viene trattenuta dal c.d.a
in fase di bonifico /corresponsione del residuo spettante alla
singola impresa associata e/o erogatrice del servizio. I pagamenti
dei corrispettivi maturati ed ogni altra uscita finanziaria a favore
degli associati o loro rappresentanti da parte di Enfapi è
sottomessa in ogni caso e sotto ogni profilo alla effettiva entrata
finanziaria nelle casse associative di Enfapi
5. (Durata)
4.1 II presente regolamento ha la
durata di anni cinque dalla data di approvazione da parte
dell’assemblea, salve le modifiche apportate secondo le modalità di
cui al successivo articolo 6.
4.2 Lo stesso potrà essere rinnovato
con apposita delibera assembleare se al termine dei cinque anni
ENFAPI non si sarà dotata di una propria struttura organizzativa ed
operativa che le consenta la realizzazione diretta delle commesse o
nel caso in cui ciò si sia verificato in parte.
5. (Adesione al regolamento dei nuovi
associati)
5.1 Il presente regolamento vincolerà
gli eventuali nuovi associati: gli stessi dovranno esplicitamente
dichiarare di aderire al medesimo regolamento nell’istanza di
associazione all’ENFAPI.
6. (Modifiche)
6.1 Ogni modifica al presente
regolamento dovrà essere sottoposta all’assemblea degli associati ed
approvato con il voto favorevole dei due terzi degli associati.
7. (Arbitrato)
7.1 Ogni controversia che
dovesse sorgere in relazione all’interpretazione o all'esecuzione
del presente regolamento sarà deferita alla cognizione di un
Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna parte, ed
il terzo dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di un
accordo, dal Presidente del Tribunale di Ragusa.
Il Collegio procederà ad arbitrato
rituale, secondo diritto.
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