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REGOLAMENTO ENFAPI
SU MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il regolamento Enfapi in pdf
 
                                         
1.(Ambito oggettivo)
1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità secondo le quali gli associati di ENFAPI possono proporre alla medesima la realizzazione di nuove iniziative, a finanziamento pubblico o privato, e le modalità secondo le quali gli stessi associati possono contribuire alla realizzazione delle attività dell’ENFAPI.
2.(Impegni comuni degli associati)
2.1 Gli associati si impegnano a contribuire attivamente, con le proprie strutture, mezzi e know how secondo le modalità di seguito descritte per la realizzazione delle attività di ENFAPI fino a quando la stessa non si sarà dotata di una propria struttura in grado di assicurare la realizzazione delle attività in totale autonomia. 
 
3. (Modalità di attribuzione delle attività)
3.1 Le attività che ENFAPI andrà a realizzare vengono definite di due tipologie: attività finanziate in tutto o in parte con fondi pubblici, per la gestione delle quali è prevista una normativa specifica per ciò che concerne la tipologia di spese ammissibili, e a finanziamento privato, cioè quelle attività che derivano da incarichi ricevuti da soggetti pubblici o privati, integralmente retribuiti dagli stessi committenti con propri fondi, non soggetti a normativa specifica che disciplina l’ammissibilità delle spese.
3.2 Per ciò che concerne le attività a finanziamento pubblico ciascun associato, da solo o congiuntamente ad altro/i, potrà proporre a ENFAPI la partecipazione ad un bando pubblico o ad una iniziativa che prevede la concessione di un finanziamento pubblico predisponendo una proposta di massima dell’intervento medesimo, con indicazione di eventuali altri soggetti da coinvolgere.
Il c.d.a ove ritenuto necessario , delibera l’interesse di Enfapi attivando gli opportuni canali di comunicazione per fare conoscere agli altri associati le caratteristiche dello strumento , invitandoli a presentare proposte .
Il c.d.a approverà o respingerà la proposta del associato promotore indicando eventuali modifiche che il progetto proposto dovrà contemplare: nel caso in cui pervengano più proposte inerenti lo stesso avviso pubblico il c.d.a. approverà tutte le proposte che riterrà non essere in concorrenza tra di loro.
Il c.d.a approva un piano di commessa in cui viene indicato, secondo una elencazione non esaustiva :
  • Resumé dell’intervento formativo
  • Associato promotore dell’intervento
  • Bando eventuale di riferimento
  • Associato o professionista responsabile della istruzione della pratica
  • Associato o professionista responsabile della rendicontazione della pratica
  • Effettivi e potenziali committenti già contattati e nominativo dell’Associato responsabile del contatto
  • Potenziali committenti e nominativo dell’associato che si assume l’impegno al contatto
In caso di aggiudicazione del bando, le attività saranno realizzate, integralmente, dall’associato/i promotore/i dell’intervento, qualora lo stesso sia in grado, con la propria struttura, di realizzarle, tranne una quota di attività, pari al 20% circa,che potrà comprendere attività di varia natura che spetteranno a ENFAPI e saranno gestite da questa ultima con un duplice obiettivo: il primo di scaricare i costi di gestione della struttura ed il secondo di coinvolgere delle risorse umane proprie, con l’obiettivo di creare nel tempo una struttura in grado di gestire le attività autonomamente.
L’associato promotore potrà indicare anche altre società partners per la realizzazione delle attività di propria competenza.
Nel caso in cui alcune attività non rientrassero nell’oggetto sociale del promotore e lo stesso non indicasse altra società partner con specifiche competenze, ed ENFAPI non fosse in grado di realizzarle, saranno coinvolti gli altri associati in grado di realizzarle in parti uguali: nel caso in cui neanche tra gli altri associati si trovassero le professionalità adeguate, si ricorrerà a professionalità o società esterne su indicazione del c.d.a.
3.3 Per ciò che concerne le commesse private, secondo l’accezione di cui sopra, si potranno verificare due eventualità: la prima che il cliente contatti direttamente ENFAPI, richiedendo un servizio, la seconda che il cliente sia contattato da uno o più soci che riesce, quindi, ad assicurare la commessa in favore di ENFAPI.
Nel primo caso, il c.da. affiderà la realizzazione della commessa, in parti uguali tra loro, agli associati che si dichiarino disponibili a realizzarla, secondo le modalità richieste dal cliente, a condizione che l’attività affidata rientri tra quelle svolte statutariamente dall’ associato.
Il prezzo che ENFAPI corrisponderà, in questo caso, agli associati che realizzeranno la commessa, potrà arrivare sino all’85% del prezzo che il cliente corrisponderà ad ENFAPI: la rimanente parte del ricavo della commessa sarà utilizzato da ENFAPI per coprire i costi di gestione ed, eventualmente, per investire in risorse umane o attrezzature, sempre ai fini di dotare ENFAPI medesima di una propria struttura autonoma.
A scopo esemplificativo si considerano spese di gestione
  • Costi generali di struttura ( utenze, costi di affitto e di pulizia locali, di vigilanza, compensi agli amministratori, al responsabile dell’accreditamento, al direttore di sede, agli organi di controllo);
  • Costi amministrativi ( spese di bollo, diritti, compensi ai professionisti per la gestione della contabilità, del controllo costi);
  • Costi commerciali ( spese di viaggi e rappresentanza, compensi ai professionisti per la predisposizione e chiusura dei contratti, spese di pubblicità e di promozione dei servizi);
Nel secondo caso, l’associato, che avrà contattato il cliente ed avrà procurato la commessa in favore di ENFAPI, avrà diritto a realizzarla e di ricevere fino all’85% del prezzo, pagato dal cliente, a patto che sia in grado di realizzarla direttamente o tramite propri partners in tutto o in parte: viceversa nel caso in cui non sia in grado, avrà diritto, comunque, ad un compenso pari al 15% del prezzo pagato dal cliente.
3.4      La quota di Enfapi viene trattenuta dall’Enfapi , all’atto del pagamento da parte del cliente/utente e prima della retrocessione dei corrispettivi dovuti ai singoli associati e/o fornitori del servizio. Nello specifico, premesso che i corrispettivi relativi ai contratti stipulati da Enfapi vengono accreditati sul c/c finanziario dello stesso, la quota stabilita per le spese di gestione viene trattenuta dal c.d.a in fase di bonifico /corresponsione del residuo spettante alla singola impresa associata e/o erogatrice del servizio. I pagamenti dei corrispettivi maturati ed ogni altra uscita finanziaria a favore degli associati o loro rappresentanti da parte di Enfapi è sottomessa in ogni caso e sotto ogni profilo alla effettiva entrata finanziaria nelle casse associative di Enfapi
 
 
5. (Durata)
4.1 II presente regolamento ha la durata di anni cinque dalla data di approvazione da parte dell’assemblea, salve le modifiche apportate secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
4.2 Lo stesso potrà essere rinnovato con apposita delibera assembleare se al termine dei cinque anni ENFAPI non si sarà dotata di una propria struttura organizzativa ed operativa che le consenta la realizzazione diretta delle commesse o nel caso in cui ciò si sia verificato in parte.
 
5. (Adesione al regolamento dei nuovi associati)
5.1 Il presente regolamento vincolerà gli eventuali nuovi associati: gli stessi dovranno esplicitamente dichiarare di aderire al medesimo regolamento nell’istanza di associazione all’ENFAPI.
6. (Modifiche)
6.1 Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere sottoposta all’assemblea degli associati ed approvato con il voto favorevole dei due terzi degli associati.
7. (Arbitrato)
7.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione o all'esecuzione del presente regolamento sarà deferita alla cognizione di un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo dai due arbitri così nominati, o, in mancanza di un accordo, dal Presidente del Tribunale di Ragusa.
Il Collegio procederà ad arbitrato rituale, secondo diritto.
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