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STATUTO

Lo Statuto di Enfapi in pdf
 
dell’Associazione ~ENFAPI - RAGUSA~ (Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Industria di Ragusa.
ART. 1
 
E’ costituito in forma di associazione a tempo illimitato un Ente per la formazione e l’addestramento professionale nell’industria denominato “ENFAPI – RAGUSA”.
ART. 2
 
L’Associazione ha sede in Ragusa, c/o il Centro Direzionale A.S.I. – Zona Industriale, presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ragusa.
ART. 3
 
L’ENFAPI – RAGUSA aderisce quale associato all’ENFAPI Nazionale e Regionale.
ART. 4
 
L’Associazione ha per scopo la promozione, il coordinamento e la gestione, nell’ambito della Provincia, di nuove iniziative per la formazione, l’addestramento e il perfezionamento professionale in tutti i settori produttivi e dei servizi.
ART. 5
 
L’Associazione non ha fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e sarà retta e regolata, oltre che dalle norme del codice civile, da quelle dell’art. 2, lettera c) e dall’art.19 del D.P.R. 29/9/1973, n.598. Tuttavia potrà esercitare in via secondaria attività oggettivamente commerciale nel campo della formazione imprenditoriale e dirigenziale senza, peraltro, porsi obiettivi di profitto.
E’ espressamente vietato all’Associazione distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Per il raggiungimento del fine di cui sopra, l’Associazione si propone i seguenti obiettivi specifici:
a )    istituire e gestire i propri centri di formazione professionale.
b)      promuovere, gestire e sovraintendere ad iniziative di formazione
professionale finanziate da Enti, Stato, Regione, Comunità Europea, da pubbliche amministrazioni in genere, da organismi internazionali o da privati;
c )     stimolare e favorire, con apporti di carattere tecnico-didattico ed
         organizzativo, iniziative degli associati nel campo della formazione
         professionale;
d )    svolgere opera professionale; di propaganda in favore della formazione;
e )     raccogliere ed elaborare dati ed elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redigere e diffondere programmi e pubblicazioni, promuovere convegni e incontri per lo studio dei problemi formativi;
f )     curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni anche internazionali interessati ai problemi formativi; in particolare, rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti per la formazione professionale le esigenze, anche quantitative. di qualificazione espresse dalle aziende, al fine di orientarne opportunamente l’attività e di stimolarne il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
g )     promuovere ed assecondare ogni utile iniziativa nel campo della formazione professionale a vantaggio delle aziende e dell’organizzazione industriale, svolgendo anche i compiti che in tale campo possono esserle affidati dalla stessa organizzazione.
 
ART. 6
 
Fa parte dell’ENFAPI – RAGUSA l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ragusa, mentre ne possono far parte.
 
a)                le Associazioni Industriali di categoria ad essa aderenti;
b)      le imprese industriali e di servizi associate alla Associazione degli Industriali di Ragusa.
c )     i raggruppamenti di tali imprese costituiti per l’esercizio esclusivo o prevalente di attività di formazione professionale;
d )     singoli imprenditori o dirigenti che siano rappresentanti o alle dipendenze delle imprese o Associazioni ammittibili ai sensi del presente art.6.
Il rapporto associativo è uniforme per tutti gli Associati i quali hanno tutti gli stessi diritti, ivi compresi il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione degli Associati alla vita associativa.
 
ART. 7
 
Coloro che intendono aderire all’Associazione devono presentarne richiesta all’ENFAPI - RAGUSA. Sulla loro ammissione delibera il consiglio di Amministrazione. Contro la delibera che respinga la richiesta ~ ammesso ricorso all’Assemblea degli associati da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
 
ART. 8
 
Gli associati dell’ENFAPI - RAGUSA sono tenuti a:
a ) uniformarsi alle direttive di Amministrazione; dell’Assemblea e del Consiglio
b) concordare con la stessa ENFAPI le proprie iniziative ed attività di formazione    professionale al fine di garantirne la coerenza con le finalità dell’ENFAPI;
c) versare all’Associazione all’atto dell’ammissione un contributo una tantum il cui ammontare è fissato in £. 50.000;
d)      versare all’Associazione entro il mese di Gennaio di ogni anno un eventuale contributo annuale fino ad un massimo di e 100.000 e secondo i criteri - che saranno stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. eventuali differenze verranno sostenute dalla Associazione degli Industriali della Provincia di Ragusa;
e )     versare all’Associazione eventuali contributi straordinari nella misura e secondo i criteri che saranno stabiliti annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
 
ART. 9.
 
L’adesione all’ENFAPI - RAGUSA ha la durata di due anni oltre l’anno in cui avviene l’ammissione e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdetta sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R..
La qualità di associato si perde.
a)    per disdetta a termini del comma precedente;
b) per il venire meno delle condizioni di cui all’art.8, lettera a);
 
c )     per scioglimento o per cessazione rispettivamente dell’Associazione, dei raggruppamenti aderenti o per cessazione dell’impresa aderente;
d)      per esclusione a causa di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto, in base a deliberazione dell’AssembIea.
 
In caso di perdita della qualità di associato per disdetta nel corso del primo biennio l’associato è tenuto versamento dei contributi associativi relativi al biennio.
 
Lo stesso, dopo il primo biennio, ha l’obbligo del versamento dei contributi associativi è valido sino alla data di scadenza. In caso di scioglimento o cessazione, l’obbligo del versamento dei contributi associativi è valido soltanto per l’anno in corso alla data dello scioglimento o della cessazione.
Nel caso in cui si verifichi un fatto che determina l’esclusione di un Associato, il Presidente dell’Associazione dovrà inviare al socio incolpato un avviso scritto contenente gli addebiti a lui mossi. Entro 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso il socio incolpato potrà far pervenire al Presidente le proprie osservazioni a difesa.
Entro i successivi 30 giorni dovrà essere convocata l’Assemblea ordinaria che delibererà in merito.
Contro la delibera di esclusione il socio escluso potrà ricorrere all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.24, 3° comma, Codice Civile.
 
ART. 10
 
Gli organi dell’ENFAPI sono:
a)    l’Assemblea degli associati.
b)    il Consiglio di Amministrazione;
c)    il Presidente;
d)    il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
 
Il Consiglio di Amministrazione è eleggibile liberamente da tutti gli associati.
 
ART. 11
 
L’Assemblea degli associati è l’Organo sovrano dell’Associazione, è composta dai rappresentanti degli associati in ragione di un rappresentante per ogni associato. Ogni rappresentante dispone di un voto e pertanto vale il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° comma, Codice Civile. L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi agli associati con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni e la convocazione viene fatta per telegramma.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. In prima convocazione per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti.
E’ ammessa la facoltà di delega, in ragione di non più di tre deleghe per ogni associato. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentanti (salvo quanto disposto in seguito).
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il mese di Giugno, per approvare il programma di attività ed il bilancio preventivo relativo all’esercizio iniziato il primo Gennaio, nonché i rendiconti morale,economico e finanziario, dell’esercizio concluso il trentuno Dicembre e per provvedere alla eventuale sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione il cui mandato sia scaduto o siano cessati dall’incarico per qualsiasi motivo. In sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea determina la misura ed i criteri di riscossione dei contributi associativi ordinari e straordinari e della tassa ”una tantum” di ammissione.
L’Assemblea si riunisce altresì in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione; quando il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si sia ridotto a meno di tre, per reintegrare il numero dei Consiglieri; quando ne sia fatta richiesta motivata da un decimo degli Associati. In questo ultimo caso se il Consiglio di Amministrazione non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Collegio stesso. Spetta altresì all’Assemblea di deliberare le direttive di massima per l’attuazione degli scopi statutari.
Copia del rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, a disposizione di tutti gli associati, nei 15 giorni che precedono la data di prima convocazione dell’Assemblea che deve approvarlo. Così pure copia del suddetto rendiconto, una volta approvato, e copia di tutte le delibere assembleari sarà sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale.

ART. 12
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri nominati dall’Assemblea degli Associati.
i Consiglieri durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati per un altro periodo. I Consiglieri nominati dall’Assemblea durante il periodo del mandato triennale in sostituzione di altri membri durano in carica per la residua durata del Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla data prevista. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore e la convocazione viene fatta per telegramma. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni in forma palese, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria due volte all’anno ed Presidente o lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri.
 
Spetta al Consiglio:
a) nominare nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente;
b)    definire, nell’ambito delle direttive di massima approvate dall’Assemblea, le azioni ed i provvedimenti rivolti all’attuazione degli scopi statutari dell’Associazione ed alla soluzione dei problemi concernenti la sua organizzazione ed amministrazione;
c )     nominare, ove reso necessario da particolari norme di gestione delle attività inerenti alla formazione professionale, un Amministratore Delegato al quale viene conferita la rappresentanza legale dell’Associazione limitatamente ai rapporti di carattere organizzativo e finanziario che intercorrono con la Regione o comunque con Enti nazionali o internazionali erogatori di contributi, con la facoltà di compiere tutte le operazioni contabili-amministrative connesse con la gestione delle attività medesime;
d)      istituire eventuali commissioni per lo svolgimento di compiti espressamente affidati ;
e)      adempiere a regolamenti tutte le incombenze previste da leggi, e disposizioni emanati da autorità competenti.
Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.
 
ART. 13
 
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:
 
a)      ha la rappresentanza legale dell’Ente.
b)      convoca e presiede l‘Assemblea degli Associati e il consiglio di Amministrazione;
c )     stabilisce gli argomenti da sottoporre all’esame del consiglio
d )     vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
e )     firma gli atti ed i documenti che importano impegni per l’Associazione;
f )    mantiene collegamenti con l’ENFAPI nazionale e regionale;
g)      dispone per la costituzione dell’Ufficio di Segreteria Centrale dell’Ente determinandone i compiti e le funzioni.
 
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune sue attribuzioni. L’Amministratore delegato di cui alla lettera c) dell’art.12, se nominato, mantiene i rapporti di carattere organizzativo e finanziario che intercorrono tra l’Associazione e la Regione e comunque con Enti nazionali ed internazionali erogatori di contributi per attività inerenti la formazione professionale.
 
ART. 14
 
L’Assemblea può deliberare la costituzione di un Collegio di Revisori dei Conti. In tale ipotesi le funzioni di revisione dei conti dell’Associazione sono esercitate da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea degli associati.
L’Assemblea all’atto stesso della nomina, sceglie, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori riferisce all’Assemblea sul bilancio preventivo e sul rendiconto finanziario di ogni esercizio. A tal fine devono essere messi a disposizione del Collegio i documenti necessari con almeno venti giorni di anticipo sulla data fissata per l’Assemblea. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.
 
ART. 15
 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
a)                dai beni mobili ed immobili e dai valori che per lasciti, donazioni, acquisti perfezionati con contributo di Enti pubblici e privati e per qualsiasi altro titolo pervengano all’Associazione stessa;
b)                dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a quando non vengano erogate.
 
ART. 16
 
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)                dai contributi associativi;
b)                dagli interessi e dalle altre rendite patrimoniali;
c)      dai contributi e dalle sovvenzioni ad essa spettanti in rapporto alla sua attività istituzionale;
d )     da ogni altra somma che venga devoluta all’Associazione e dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o a qualsiasi titolo.
 
ART. 17
 
Gli esercizi finanziari dell’ENFAPI-RAGUSA hanno inizio il 1°Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio concluso alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
 
ART. 18
 
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli associati, riunita in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e rappresentati. Per la validità della costituzione dell’assemblea è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati.
 
ART. 19
 
Lo scioglimento dell’Associazione può essere disposto dall’Assemblea degli associati, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore determinandone anche i poteri.
Il patrimonio netto dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
 
ART. 20
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fà riferimento alle disposizioni di legge sulle Associazioni.
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