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S T A T U T O

 

 TITOLO I

 DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

 Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, con sede in Ragusa, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Ragusa - in forma abbreviata ASSINDUSTRIA RAGUSA. Essa è volontaria, apartitica e indipendente. Può istituire, su delibera del Comitato di Presidenza, altre sedi, delegazioni e uffici distaccati stabilendo la struttura organizzativa e i compiti.

L'Associazione è socio effettivo e diretto di CONFINDUSTRIA e ne adotta il logo, abbinandolo alla propria denominazione secondo l'impostazione grafica di cui ai Regolamenti confederali.

In dipendenza di ciò, l'Associazione assume il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell’industria italiana quale definito dallo Statuto della Confindustria  ed acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé  e per i propri soci.

L'Associazione è altresì componente la Confindustria Sicilia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione degli Industriali potrà aderire, su  delibera del Consiglio Direttivo   ad Organizzazioni ed Enti che perseguano scopi analoghi, e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione medesima.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopo di lucro. Tuttavia, essa può promuovere, costituire o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L’Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi costituenti parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha lo scopo di:

1) favorire lo sviluppo ed il progresso delle attività produttive di beni e/o servizi nel territorio della Provincia di Ragusa, promuovendo nella società la coscienza dei valori e del ruolo propri della imprenditorialità e dell'industria;

2) stimolare e potenziare la solidarietà e la collaborazione degli Imprenditori della Provincia nel contesto di una libera società in sviluppo, specie fra le Imprese associate, la cui unitarietà di indirizzi costituisce presupposto essenziale per la più efficace tutela della categoria;

3) provvedere, nei limiti del presente Statuto, alla tutela degli interessi delle Aziende associate della Provincia di Ragusa, ed alla loro assistenza in tutti i problemi che direttamente o indirettamente le riguardano, avendo mandato di rappresentarle nei rapporti con qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Enti, nonché‚ con le Organizzazioni Sindacali, Economiche, Pubbliche, Sociali e Culturali costituite.

In particolare, l'Associazione intende perseguire i seguenti fini:

a) concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni Politiche, Sociali e Culturali della Provincia, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti; favorire lo sviluppo locale anche attraverso la promozione di strumenti di programmazione negoziata;

b) elaborare, in unione con gli Organi competenti privati e pubblici, Programmi e Piani per la produzione industriale di beni e/o servizi;

c) promuovere e curare direttamente o indirettamente, Dibattiti e Convegni su temi economici e sociali di generale interesse, nonché‚ la pubblicazione di Periodici, Riviste e Monografie e la realizzazione di Studi e Ricerche su temi ritenuti di interesse per l'imprenditoria e l'economia locale;

d) promuovere la Formazione e la Cultura imprenditoriale e professionale, anche attraverso la realizzazione, diretta o indiretta, di attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento per Imprenditori, Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, nonché di iniziative per il mondo della Scuola e dell'Università; svolgere in sede locale le attività in materia di lavoro previste dalla Riforma Biagi (L. 30/03) e successive modifiche e/o integrazioni

e) promuovere la costituzione - curandone l'assistenza nell'ambito delle norme del presente Statuto – delle Sezioni Provinciali di categoria, del Comitato della Piccola Industria, del Gruppo Giovani Imprenditori, e di gruppi di aziende aventi problemi comuni ed omogenei anche di carattere dimensionale;

f) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che insorgessero tra associate, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;

g) provvedere in sede locale e concorrere in sede nazionale alla stipulazione di appositi contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali; assistere le Ditte Associate nelle controversie collettive ed individuali di lavoro ed in ogni vertenza o questione sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione del lavoro;

h) designare e nominare i propri Rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni, in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, con opportuni criteri territoriali per gli stessi incarichi;

i) tutelare le attività delle singole Imprese fornendo informazione, consulenza ed assistenza in materia sindacale, economica, ambientale, fiscale e tributaria; anche predisponendo appositi servizi operativi direttamente o tramite Società di Servizi reali alle imprese e ad altri soggetti.

l) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le Imprese nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, organizzazioni ed ogni altra componente della Società;

m) provvedere all'informativa sui problemi generali e speciali dell'Imprenditoria e alla consulenza per gli Associati, a tal fine raccogliendo ed elaborando elementi, notizie e dati relativi alle Imprese produttive e ai problemi industriali della Provincia;

n) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale dei Soci e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività, che appaiono rispondenti al raggiungimento dei fini associativi;

o) promuovere l’internazionalizzazione delle imprese associate tramite attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza anche attraverso strutture collegate in forma consortile.

L'Associazione considera pertanto materie fondamentali di attività:

- promozione dello sviluppo economico locale;

- politica del territorio e relativo Sistema delle infrastrutture;

- ambiente ed energia;

- lavoro;

- credito e fisco;

- comunicazione e società;

- integrazione e sviluppo associativo;

- formazione e orientamento professionale.

 

TITOLO II - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci effettivi, le Imprese che, esercitando con organizzazione di tipo industriale, in qualsiasi forma costituite,  attività diretta alla produzione di beni e/o servizi:

a) svolgono la loro attività, temporanea o continua, nel territorio della Provincia di Ragusa, anche se aventi sede in altra Provincia;

b) accettino di rispettare il presente Statuto, il Codice Etico nonché‚ le direttive di carattere generale fissate dai competenti Organi sociali.

Possono altresì aderire come soci effettivi :

   - le Imprese esercenti l’attività di terziario avanzato e servizi professionali.

   - le Imprese artigiane che svolgono attività produttive;

- i Consorzi di produzione di beni e servizi composti dalle Imprese di cui al 1°    comma o anche da Imprese artigiane;

-   le Cooperative di produzione di beni e servizi, previo parere favorevole di  Confindustria;

- le imprese non private che operano nei settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico gode di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli Organi gestione in tutto o in parte; al complesso delle imprese non private che abbiano aderito dopo l’entrata in vigore del presente Statuto non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari dell’Associazione. A tale limitazione dell’elettorato attivo, corrisponde l’applicazione di proporzionate aliquote contributive;

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,  può ammettere inoltre, in qualità di Socio, stabilendone modalità e condizioni, Gruppi composti da non meno di cinque Imprese merceologicamente omogenee, non rientranti nelle fattispecie previste a livello confederale, che svolgono la loro attività nella Provincia di Ragusa, i cui Statuti e Regolamenti siano compatibili con quelli dell'Associazione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può ammettere infine, in qualità di soci aggregati e stabilendone modalità e condizioni, altre realtà imprenditoriali, purché‚ siano complementari, affini e/o raccordati con gli interessi dell'Associazione ed il numero non snaturi le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale della Associazione stessa e non abbiano i requisiti per essere ammessi come soci effettivi.

In qualità di soci aggregati possono inoltre aderire imprese o società che esercitano temporaneamente attività nella Provincia di Ragusa e la loro adesione ha validità fino a quando non verrà conclusa. I soci aggregati sono esclusi dal diritto di voto e di carica, salvo l’assunzione di cariche in seno agli Organi di una eventuale specifica sezione soci aggregati ove istituita e l’assunzione della carica di componente di Organi dell’Associazione su nomina della specifica Sezione soci aggregati ove costituita.

Rapporti con l’Associazione Imprenditori Edili – ANCE Ragusa  

I rapporti tra l’ANCE Ragusa e l’Associazione Industriali di Ragusa sono regolati dagli accordi nazionali Confindustria-Ance e dagli accordi locali in essere o che verranno stipulati in futuro

Art.  4 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Le Imprese di cui all'art.3 devono presentare espressa domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico confederale e dalle decisioni assunte dagli Organi associativi, e devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Nella domanda devono, inoltre, essere indicati:

- le generalità del titolare o legale rappresentante;

- la natura dell'attività esercitata;

- l'ubicazione dell’impresa;

- il numero degli addetti;

- quant’altro richiesto dall’Associazione.

Sulla domanda di ammissione, acquisito il parere del Presidente della Sezione Merceologica relativa anche in merito ai profili personali e professionali dei rappresentanti dell'Impresa, si pronuncia a maggioranza dei votanti il Consiglio Direttivo che assegnerà l'Impresa alla Sezione di appartenenza.

In caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è possibile all'Impresa ricorrere ai Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione di non ammissione.

I Soci vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla CONFINDUSTRIA, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

L'adesione decorre dalla data di accettazione per due anni consecutivi a decorrere dall’anno sociale di iscrizione fino al 31 Dicembre dell’anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non viene data disdetta dall’Associato con lettera raccomandata entro il 30 Settembre di ogni biennio. Le dimissioni hanno effetto immediato con la permanenza dei soli obblighi contributivi.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'adesione all'Associazione comporta per le Imprese il diritto di:

a) ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio erogate dall'Associazione, nonché quelle che discendono dall'appartenenza al sistema confederale, in conformità ai Regolamenti confederali;

b) esercitare i diritti di partecipazione, intervento, discussione, elettorato attivo e passivo;

c) attestazione, quando in regola con i requisiti prescritti, della loro appartenenza al sistema;

d) fregiarsi del logo e dell’emblema dell’Associazione/Confindustria nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dalle norme del Sistema;

e) applicare le Convenzioni stipulate dall’Associazione e dal Sistema.

A fronte di tali diritti, l'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le Imprese di osservare il presente Statuto, il Codice Etico confederale nonché‚ di: 

a) osservare le deliberazioni adottate dai competenti Organi statutari comprese le direttive in materia sindacale, l’applicazione degli accordi sindacali stipulati dall’Associazione stessa e dalle altre componenti il sistema.

b) versare i contributi associativi, di cui all'art. 6, secondo le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e dalle altre componenti del sistema;

c) fornire gli elementi, le notizie e i dati, di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle attribuzioni dell'Associazione stessa e nell'interesse generale della imprenditoria rappresentata;

d) attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale.  In particolare  non deve fare parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse dalla CONFINDUSTRIA e costituite per analoghi scopi.

Assindustria Ragusa promuove il competo inquadramento delle imprese proprie associate nelle Associazioni di Categoria, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento, secondo gli schemi tipo elaborati in sede confederale.

 

Art. 6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota di iscrizione "una tantum" all'atto dell'accettazione della domanda di adesione, nonché un contributo annuale, nella misura e secondo i criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

La delibera contributiva si intende confermata di anno in anno tacitamente se non modificata. Il Consiglio Direttivo può deliberare contributi diversificati per Sezioni o per particolari categorie di imprese o per specifiche eccezionali situazioni.

Le Imprese associate sono tenute a far conoscere all'Associazione, entro il 30 Gennaio di ciascun anno, il numero medio dei dipendenti durante l'anno precedente, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli eventuali altri dati stabiliti dal Consiglio Direttivo ai fini della determinazione della quota sociale annua.

Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì le modalità di riscossione dei contributi.

Le sezioni merceologiche, il Gruppo G.I., il Comitato P.I., possono deliberare appositi contributi straordinari, per specifiche attività o programmi, a carico dei soggetti rappresentati dagli Organismi deliberanti.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e al corrente con il versamento delle quote sociali.

Durante la vita dell’Organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

Art. 7 - SANZIONI

Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione del diritto dell'Impresa a partecipare alla Assemblea dell'Associazione;

b) decadenza dei suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;

c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

d) espulsione dall'Associazione nei casi di cui alla lettera c), dell'articolo successivo.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Tale ricorso non ha effetto sospensivo  del provvedimento.

Art. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

L'impresa perde la qualità di socio per:

a) documentata cessazione dell'attività o fallimento dichiarato con sentenza;

b) dimissioni nei modi e nei termini previsti nell’art.4 ;

c) espulsione, per i seguenti motivi:

Ø    grave e ripetuta morosità;

Ø   per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;

Ø   per comportamenti gravemente in contrasto con quelli che il Codice Etico impegna ad adottare sia come Imprenditore che come associato.

In tali casi l'associato perde ogni diritto sui fondi sociali, rimanendo la sua quota a beneficio della Associazione ed i rappresentanti decadono immediatamente dalle cariche sociali e dagli incarichi di rappresentanza esterna.

Per l'esclusione dall'Associazione è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

E' fatta salva la facoltà dell’Associazione di agire in giudizio, previa delibera del Consiglio Direttivo, per i recupero dei crediti relativi ai contributi associativi dovuti, compresi quelli  relativi a tutto il periodo mancante al raggiungimento della data di scadenza dell'impegno associativo, oltre agli interessi di mora.

L’Impresa, il cui rapporto cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto previsto di seguito:

1.     nel caso di dimissioni nei termini, comunicazione di cessazione dell’attività, fallimento dichiarato con sentenza o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

2.     nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatasi per il biennio.

 

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 9 - ELENCAZIONE DEGLI ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

a) l' Assemblea Generale delle Associate;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i  Vice Presidenti;

e) il Comitato di Presidenza

f) il Collegio dei Revisori Contabili;

g) i  Probiviri.

 

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Titolari o Legali Rappresentanti di tutte le Imprese associate, con almeno tre mesi di iscrizione all’Associazione, o, per specifica delega, da dipendenti delle Aziende stesse che rivestono incarico di procuratori o figure dirigenziali, o da soggetti che detengano partecipazioni societarie nelle imprese associate e abbiano incarichi operativi e di responsabilità

I Soci potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega da apporsi in fondo alla lettera di convocazione o in altra forma scritta, da altro Socio con diritto di voto; questi però non potrà avere più di una delega.

Art. 11 - VOTI

Ogni Impresa associata, la quale sia in regola con i contributi dovuti e versati nell'esercizio finanziario precedente, ha diritto ai seguenti voti:

CONTRIBUTO                           VOTI

€ 516,46                                 2 

> € 516,46 fino a € 2.065,83               2 voti per i primi € 516,46 + un ulteriore voto ogni € 516,46 o frazione

> € 2.065,83 fino a € 5.164,57            5 voti per i primi € 2.065,83 + un ulteriore voto ogni € 1.032,91 o frazione

> € 5.164,57                            8 voti per i primi € 5.164,57 + un ulteriore voto ogni € 1.549,37 o frazione

Per le aziende che aderiscono nell'anno in corso il computo dei voti sarà effettuato in relazione ai contributi dovuti sulla base del monte salari dichiarato nella domanda di adesione e a condizione che risultino versati i contributi maturati relativi alle correnti scadenze.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta scritta

almeno i tre quarti dei Componenti il  Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci o il Collegio dei Revisori Contabili.

Inadempiendo il Presidente, provvede il Presidente dei Probiviri.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente della Associazione con invito da spedire con lettera raccomandata o altro mezzo che dia certezza del ricevimento in azienda  almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e altresì l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria può  essere convocata dal Presidente con invito telegrafico o altro mezzo che dia certezza del ricevimento in azienda almeno cinque giorni prima della data della riunione con l'osservanza delle modalità stabilite al comma precedente.

Art. 13 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutte le Associate. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è  legalmente costituita quando siano presenti tanti Rappresentanti che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le Associate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

Le modificazioni statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti alle associate.  Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato col voto di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti alle associate.

Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede sempre a scrutinio segreto.

Alla riunione partecipano i componenti i Collegi dei Revisori e dei Probiviri.  L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano in età dei Vice Presidenti presenti.

All'inizio dell'Assemblea il Presidente chiama uno dei Rappresentanti o il Direttore dell'Associazione o un Funzionario dell’Associazione o un Notaio a fungere da Segretario e in caso di votazione designa due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se designati, dagli scrutatori.

Qualora l’assemblea andasse deserta o non raggiungesse il numero legale e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tale caso il preavviso è ridotto a 5 giorni e l’Assemblea sarà validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti e dei voti presenti.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci nella sua riunione ordinaria discute ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e le relative relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea:

a) l'elezione del Presidente, dei quattro Vice Presidenti, di n. 2 componenti il Consiglio Direttivo, dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili effettivi e supplenti;

b) le modifiche allo Statuto dell'Associazione a norma dell'art. 34 del presente Statuto;

c) lo scioglimento dell'Associazione a norma dell'art. 35 dello Statuto medesimo;

d) la determinazione delle direttive generali da seguire nello svolgimento dell'attività associativa;

e) la deliberazione su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

f) l'adesione ad altre Associazioni ed Enti, a norma dell'art. 1;

g) la nomina eventuale di un Presidente Onorario.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente

b) da quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;

c) dai Presidenti delle Sezioni di categoria di cui all'art. 29

d) da due componenti eletti dall'Assemblea con voto limitato ad una preferenza nell'ambito di una rosa di candidature di numero superiore a due; nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica sono sostituiti dai primi non eletti in ordine al numero di preferenze riportate;

e) da 2 componenti scelti dal Presidente tra Imprenditori ai quali riconosca particolari competenze o che siano espressione significative dell’imprenditoria associata.

Ne fanno parte di diritto il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Presidente dell'Associazione Edili (in base agli accordi vigenti), i Presidenti dei gruppi merceologici omogenei di cui all'art. 3, l'ultimo ex Presidente dell'Associazione.

Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo con voto consultivo i rappresentanti eletti negli Organi Confederali e i componenti il Comitato di Presidenza che non ne facciano parte per altro titolo.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. La proposta di nomina di un Presidente onorario è  deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e scelto tra soggetti di particolare rilevanza anche non soci.

 

Art.16 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio dura in carica due anni e scade in anni alterni  rispetto al mandato del Presidente e dei Vice Presidenti.  Il Presidente dell’Associazione, ai fini della ricostituzione del Consiglio, sollecita le nomine dei Presidenti di Sezione, del Presidente Gruppo GI e del Presidente Comitato PI.

Decadono dalla carica i componenti  elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono, altresì rieleggibili coloro che avendo ricoperto la carica nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. La decadenza è constatata dal Presidente e comunicata agli interessati.

 

Art. 17 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al trimestre e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta scritta un quarto dei Componenti. La partecipazione alla riunione non è delegabile.

I Componenti  possono richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o Fax o E-mail, contenente gli stessi elementi previsti per la convocazione dell'Assemblea e trasmessa almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax, almeno tre giorni prima della data stabilita.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente.

Ad esse sono invitati i Revisori Contabili  ed i Probiviri, senza diritto di voto.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora dall'ora di inizio, l'Organismo è validamente costituito con la presenza effettiva di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto.

Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I componenti che fanno parte del Consiglio a più titoli hanno diritto sempre ad un solo voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

Delle riunioni e delle relative decisioni è redatto, su apposito registro, il relativo verbale il quale è firmato da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e di Segretario della riunione.

I verbali delle riunioni sono documenti interni riservati, a disposizione in visione presso l’Associazione. Copia degli stessi può essere consegnata solo dopo richiesta scritta motivata e dopo l’autorizzazione del Presidente fermo restando il rispetto delle norme di legge sulla Privacy.

 

Art. 18 -  ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

b) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'esplicazione del mandato;

c) delibera sull'ammissione dei Soci, salvo quanto previsto dall'art. 3;

d) definisce le direttive generali al Comitato di Presidenza sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’ordinaria amministrazione di competenza dello stesso Comitato; delibera sui bilanci consuntivo e di previsione;

e) determina la misura, le modalità e i termini dei versamenti dei contributi associativi, ordinari ed eventualmente straordinari;

f) elabora ed approva eventuali Regolamenti su materie ed aspetti che riterrà opportuni;

g) nomina la Commissione di designazione di cui all'art.20;

h) propone all'Assemblea generale il Presidente;

i) approva gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione dei Vice Presidenti;

l) nomina anche fuori dal suo ambito due componenti il Comitato di Presidenza

m) applica le sanzioni di cui all'art.7.

n) delibera su ogni altra questione proposta dal Presidente e demandata dal presente Statuto;

o)  propone la eventuale nomina di un Presidente   onorario

p) approva le modifiche statutarie da proporre   all’Assemblea straordinaria

 

Art. 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

E’ l’Organo di gestione e amministrazione dell’Associazione.

Provvede all’amministrazione ordinaria e a quella straordinaria secondo le direttive generali del Consiglio Direttivo.

Ne fanno parte il Presidente, i Vice Presidenti eletti, il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente del Gruppo G.I. nonché‚ da due componenti eletti dal Consiglio Direttivo con voto limitato ad una preferenza nell'ambito di una rosa di candidature di numero superiore a due.

Ne fa parte altresì l’ultimo Past President

La partecipazione alle riunioni non è delegabile.

Il Comitato si riunisce, di regola, almeno sei volte l’anno, ed è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

Esso è convocato dal Presidente, che lo presiede, di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.  L'avviso di convocazione, da inviare via Fax o E-mail, almeno 5 giorni prima, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l’avviso può essere trasmesso 2 giorni prima.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti,  tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche e con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

Decadono dalla carica i componenti eletti dal Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

In caso di assenza del Presidente il Comitato è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta al Comitato stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine, compresi i programmi o i progetti di formazione e la relativa gestione, compresa la partecipazione ad Associazioni temporanee di scopo o ad altre forme di collaborazione con Terzi.

Il Comitato:

a) assegna e revoca il mandato al Direttore dell'Associazione e ne determina il trattamento economico;

b) delibera sull'assunzione, sul licenziamento e sul trattamento economico del personale dell'Associazione;

c) assegna e revoca eventuali incarichi di consulenza, determinando il trattamento economico;

d) forma i bilanci preventivi e consuntivi;

e) provvede alla designazione, elezione e revoca di propri rappresentanti negli Organismi esterni, ogniqualvolta ciò venga richiesto. Per gli Organismi di maggiore rilevanza il Presidente dell’Associazione ha facoltà di sottoporre le designazioni alle decisioni del Consiglio Direttivo;

f) esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo escluse le funzioni elettive e regolamentari e chiede la ratifica del proprio operato nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto e con voto limitato ai due terzi, almeno tre mesi prima della scadenza del Presidente in carica, una Commissione di designazione composta di tre componenti, scelti tra Imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultano appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea generale il nome del candidato all'elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Per essere Presidente designato è necessario che un nominativo raggiunga la maggioranza dei voti espressi senza tenere conto degli astenuti. Se alla prima votazione con più candidati nessuno raggiunge la maggioranza di voti favorevoli si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato i maggior consensi. Dalla votazione di ballottaggio esce Presidente designato il candidato con il maggior numero di preferenze

Le elezioni del Presidente avvengono in anni alterni  rispetto a quelli di elezione di Probiviri e Revisori Contabili.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un secondo biennio  consecutivo a quello dello prima elezione,  salvo quanto previsto all’art. 24.

Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno di due anni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente esercita in caso di urgenza i poteri del Comitato di Presidenza sottoponendo poi le deliberazioni così prese alla ratifica del Comitato stesso nella sua prima prossima riunione.

Art. 21 - VICE PRESIDENTI

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi, fino ad un massimo di cinque.

A tal fine, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione,  propone i nomi dei Vice Presidenti e presenta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta e li sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota il programma e la tali proposte unitamente a quella relativa al Presidente.

Il Presidente dell'Associazione Edili è Vice Presidente di diritto in base agli accordi territoriali vigenti tra Assindustria Ragusa ed ANCE Ragusa.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Vice Presidente di diritto.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento dei propri compiti e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, in ordine di età.

Ciascuno dei Vice Presidenti  può essere delegato dal Presidente a collaborare con lui per specifici problemi e può assumere per incarico del Presidente la supervisione di indirizzo di uno o più progetti.

I Vice Presidenti eletti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine, e in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo uno o due dei Vice Presidenti eletti, è facoltà del Presidente proporre al Direttivo la loro sostituzione per cooptazione .

Qualora vengano meno, anche non contemporaneamente più di 2 Vice Presidenti, il Direttivo vota la proposta del Presidente per la loro sostituzione e la sottopone alla successiva delibera assembleare.

I Vice Presidenti eletti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente e in caso di sua cessazione, per motivo diverso della scadenza, decadono con la nomina del successore.

Art. 22 - COLLEGIO REVISORI CONTABILI

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente dell’Associazione)  elegge a scrutinio segreto, e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista di almeno sette candidati, il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, senza limite di mandato.

Almeno un Revisore deve avere la qualifica ufficiale di Revisore Contabile.

E’ ammesso anche un soggetto esterno all’Associazione.

Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea generale sul rendiconto finanziario. Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Il Collegio dei Revisori Contabili si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno e comunque in tempo utile per adempiere agli obblighi statutari.

Nel caso di rinuncia o impossibilità obiettiva del Presidente del Collegio di svolgere il mandato, gli subentrerà nell'incarico il membro effettivo più anziano di età.

I Revisori Contabili partecipano, di diritto, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

 

Art. 23 - PROBIVIRI

L’Assemblea di ogni quadriennio  (in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente dell’Associazione) elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non  abbiano diretta responsabilità d’impresa e fino a 2 Probiviri anche soggetti esterni all’Associazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione di controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema  e che non si siano potute definire bonariamente.

A tale fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Ragusa che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di  incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice di etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel  regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità  e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della  controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativi dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7   (sulle sanzioni), la decadenza  dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alla nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi  di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro,  2 Probiviri delegati ad  assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3  Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE INTERNE

E SULLE RAPPRESENTANZE ESTERNE

Le cariche associative sono gratuite. Si dà solo luogo ai rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso.

Le cariche sono riservate ai Rappresentanti di Imprese inquadrate quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola col pagamento delle quote associative, salvo quanto previsto per Revisori e Probiviri.

Per rappresentanti si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali, membro del consiglio di amministrazione o direttore o socio dell’impresa con incarichi operativi e di responsabilità

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli incaricati con mansioni dirigenziali preposti a settori fondamentali dell'attività aziendale.

La rappresentanza aziendale nei confronti dell’Associazione è unica e dovrà essere formalmente comunicata così come le eventuali variazioni. Ogni azienda associata può esercitare i propri diritti tramite un solo rappresentante il quale potrà ricoprire le cariche tra loro compatibili

L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata, nel rispetto delle regole stabilite dai Regolamenti confederali.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra.

Al di là delle incompatibilità stabilite dallo Statuto va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche e il cumulo di incarichi esterni, privilegiando l’obiettivo di una più ampia partecipazione dei soci alle cariche e agli incarichi esterni

Le cariche hanno durata biennale e non possono essere ricoperte per più di due bienni consecutivi, fatto salvo quanto previsto per Revisori e Probiviri, prima della scadenza delle cariche elettive è necessario avviare le relative procedure per il rinnovo cariche. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza qualora non si sia provveduto alle regolari convocazioni, vi provvede in via sostitutiva il Presidente dell’Associazione o un Vice Presidente delegato.  Eventuali deroghe potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quinti dei votanti. Per le cariche di Presidente e Vice Presidente occorre una maggioranza dei tre quinti dei voti dell'Assemblea, con il limite massimo di un biennio di eventuale prolungamento.  I soggetti chiamati a ricoprire le cariche interne e gli incarichi di rappresentanza esterna, vengono scelti tra gli Associati, secondo i criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli Organi competenti, secondo lo statuto.

Se necessario, per quanto riguarda le rappresentanze esterne, la scelta può essere fatta anche tra i dipendenti dell’Associazione o tra soggetti esterni.

Non è possibile delegare presenza e voto nelle riunioni degli Organi collegiali diversi dalle Assemblee.

L'Associazione si impegna ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in Enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente designato e degli Imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che l'Associazione è tenuta a fornire;

- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;

- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;

- a rimettere il loro mandato ogni qual volta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta del Presidente dell'Associazione, previa conforme delibera del Direttivo;

- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è stati designati.

 

Art. 25 -  COMMISSIONI DI STUDIO E RICERCHE

Possono essere istituite Commissioni di studio e ricerche su argomenti e problematiche ritenute di interesse per l’Associazione.

Le Commissioni hanno il compito di esaminare e proporre soluzioni per il miglior conseguimento dei fini statutari per la più efficiente funzionalità dell'Associazione e, a richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, sono tenute a formulare pareri su problemi specifici.

I Componenti le Commissioni permanenti sono designati, revocati e sostituiti dal Presidente, anche su indicazione dei Vice Presidenti, e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Un componente di ogni Commissione può essere individuato tra esperti  non soci.

Le Commissioni sono presiedute da un Vice Presidente.

Art. 26 - DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione, nominato dal Comitato di Presidenza, dirige gli Uffici dell'Associazione e da’ esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi Statutari nelle rispettive sfere di competenza, in base alle istruzioni del Presidente:

1) sovrintende a tutti gli Uffici e sorveglia il buon andamento dei servizi;

2) egli è il capo del personale e propone al Presidente l'assunzione in servizio ed i licenziamenti del personale;

fa osservare la disciplina ai suoi dipendenti, della cui attività risponde personalmente al Presidente;

3) il Direttore provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del fondo, in relazione agli stanziamenti del bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente;

4) è delegato ad effettuare i pagamenti delle retribuzioni al personale, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali, dei premi assicurativi nonché‚ della amministrazione corrente secondo le istruzioni del Presidente.

Il Direttore interviene con voto consultivo a tutte le riunioni ed assemblee.

 

Art. 27 - COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

I Rappresentanti delle Imprese con meno di 35 dipendenti eleggono a scrutinio segreto un Comitato di cinque membri con voto limitato ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una rosa di candidature di numero superiore a cinque; ad esso è affidata la cura dei particolari interessi delle piccole imprese e la salvaguardia della loro funzione socio-economica (art.9 Regolamento generale).

Il Comitato elegge, nel proprio seno, il Presidente, che entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza dell'Associazione ed inoltre i Rappresentanti negli appositi Organi per la Piccola Industria, previsti dalla Federazione Regionale e dalla Confindustria.

I Componenti il Comitato per la Piccola Industria durano in carica due anni e possono essere rieletti per un altro biennio consecutivo.

Art. 28 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo dei Giovani Imprenditori dell'Industria, il quale elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un Presidente che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza ed inoltre i Rappresentanti negli appositi Organi previsti dalla Federazione Regionale e dalla Confindustria.

Il Gruppo predispone il proprio Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Gruppo ha lo scopo di stimolare nei Giovani Imprenditori la loro funzione sociale, lo spirito associativo e la libera intrapresa, di cui l'attività imprenditoriale è fondamentale manifestazione. Il programma e le iniziative che il Gruppo intende realizzare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Comitato  di Presidenza.

TITOLO IV - SEZIONI MERCEOLOGICHE

 Art. 29 - COSTITUZIONE E SCOPI

I Soci vengono raggruppati in Sezioni in base alla natura dell'attività produttiva dell'Impresa.

Le sezioni operano a tutela degli interessi settoriali dei Soci, nell'ambito dei fini statutari e delle deliberazioni degli Organi direttivi dell'Associazione.

Le Sezioni di Categoria sono in numero indeterminato e sono costituite, a cura dell'Associazione Industriali stessa, fra le Imprese che esercitano analoghe attività settoriali, allo scopo di studiare e trattare i problemi della loro particolare categoria nell'ambito delle norme e delle attività dell'Associazione Industriali. La costituzione di Sezioni di categoria è subordinata alla presenza di non meno di cinque Aziende.

In considerazione della particolare natura dell'attività produttiva dei soci, possono essere costituiti dei Gruppi, nell'ambito della stessa Sezione. La loro attività è coordinata da un Capo Gruppo, che fa parte di diritto del Comitato Direttivo della Sezione e risponde della sua attività al Presidente della stessa.

Le Sezioni operano sempre in conformità delle norme del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi direttivi dell’Associazione. Qualora nelle riunioni sia prevista la trattazione di argomenti aventi riflessi più generali, il Presidente dell’Associazione ne deve essere preventivamente informato ed invitato a partecipare.

Al momento dell'approvazione del presente Statuto le Sezioni riconosciute sono:

a) Sezione Alimentari;

b) Sezione Chimica ed affini;

c) Sezione Costruttori ed Installatori di Impianti;

d) Sezione Marmi e Graniti;

e) Sezione Metalmeccaniche;

f) Sezione Plastica e Gomma;

g) Sezione Prefabbricati e Calcestruzzi;

h) Sezione Terziario Innovativo;

i) Sezione Trasporti;

l) Sezione industrie Varie.

Art. 30 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono Organi delle Sezioni di categoria:

- l' Assemblea;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente.

I principi organizzativi e le modalità operative delle Sezioni merceologiche devono essere modellati sugli schemi esaminati per gli Organi dell'Associazione.

TITOLO V

 FONDO COMUNE E STRUMENTI CONTABILI

Art. 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario  decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione deve essere tenuta secondo i principi di correttezza e di chiarezza.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere ogni anno sottoposti all'Assemblea Ordinaria entro il 30 Aprile (tale termine è eccezionalmente prorogabile al 30 Giugno) e adeguarsi allo schema-tipo contenuto nei Regolamenti  di Confindustria.

Il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e tutta la documentazione inerente devono restare depositati in copia presso l'Associazione durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea, affinché‚ le Aziende possano ivi prenderne visione.

Presso l'Associazione vengono altresì tenuti e costantemente aggiornati il Registro dei Soci ed i registri dei Verbali delle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 32 - FONDO COMUNE E MEZZI DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione provvede all’attuazione delle proprie finalità a mezzo di un fondo comune. Tale fondo è costituito:

a)   dalle quote di ammissione e dai contributi annui dei soci;

b)   dai contributi volontari e straordinari o da quelli aggiuntivi e dal ricavato di ogni qualsiasi iniziativa diretta ad aumentare le entrate annuali

c)  dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non vengono erogate per usi conformi alla loro motivazione

d)  dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, dal fondo di riserva e dagli eventuali avanzi di gestione

e)  dall’erogazione e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni effettuati a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione stessa.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

TITOLO VI

 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni statutarie, da apportarsi al presente Statuto, devono essere deliberate dall'Assemblea col voto favorevole di almeno la metà dei voti più uno del totale dei voti spettanti alle Associate.

Art. 34 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea riunita in via straordinaria, con maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti ai Soci.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 35 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile dei Regolamenti interni e confederali e dallo Statuto di Confindustria in quanto compatibili e applicabili.

 

Art. 36 – NORMA TRANSITORIA

Le modifiche del sistema di elezione dei Probiviri entreranno in vigore alla prima scadenza utile, restando confermati, fino al prossimo rinnovo, i Membri eletti secondo le precedenti norme.

Le altre norme del presente Statuto entreranno in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

 

R E G O L A M E N T O   G E N E R A L E

 

Art. 1- SCOPO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali di Categoria, del Comitato della Piccola Industria, delle Commissioni di Studio e Ricerche e del Gruppo Giovani Imprenditori, che sono parte costitutiva dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ragusa.

SEZIONI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Art. 2 - COSTITUZIONE

Le Sezioni Provinciali di Categoria, di cui all'articolo 2, comma 2 e), dello Statuto dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Ragusa, sono costituite a norma dell'art. 29 dello Statuto Associativo.

Art. 3 - ORGANI DELLA SEZIONE 

Sono Organi delle Sezioni di categoria:

- l' Assemblea;

- il Comitato Direttivo;

- il Presidente.

L'Assemblea di Categoria elegge il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica due anni e sono eleggibili per un altro biennio consecutivo.

Il Presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione Industriali ed ha la rappresentanza della Categoria in tutte le pratiche che la riguardano in seno all'Associazione stessa.

Il Presidente di una Sezione non può essere contemporaneamente Presidente di altre Sezioni.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, il Vice Presidente è tenuto entro 60 giorni a convocare l’Assemblea e procedere alla elezione del Presidente. Trascorso tale termine senza che sia stata convocata l’assemblea interviene in via sostitutiva il Presidente dell’Associazione o un Vice Presidente delegato che provvederà alla regolare convocazione per eleggere il nuovo Presidente.

Art. 4 - ASSEMBLEA

L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i Soci appartenenti ad una categoria merceologica quando, in base allo Statuto, possono esercitare i diritti sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un quinto dei Soci o del Presidente dell'associazione.

Se l’Assemblea non viene convocata quando necessario o richiesto, il Presidente dell’Associazione potrà invitare il Presidente di Sezione ad adempiere. Trascorsi 30 giorni l’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da un suo Vice delegato a ciò.

La convocazione è comunque obbligatoria una volta l'anno, entro il primo bimestre, per fornire al Presidente dell'Associazione una relazione consuntiva e preventiva sull'attività del settore.

La mancata convocazione comporta la decadenza automatica dalla carica. In tale caso il Presidente dell’Associazione o un Vice delegato provvede a convocare l’Assemblea per il rinnovo cariche

Ogni Sezione nomina un Segretario, che è un funzionario dell'Associazione.

Art. 5 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni in Assemblea delle Sezioni Provinciali di Categoria, sono valide in prima convocazione qualora siano rappresentati almeno la metà dei voti degli appartenenti, ed in seconda convocazione, con qualunque numero di voti e purché siano presenti il relativo Presidente o il Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione trascorsa mezz'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea le ditte Associate, a mezzo di Titolari, Legali rappresentanti o persone specificatamente delegate, designate fra i Direttori o figure dirigenziali delle Aziende stesse o soci dell’impresa con incarichi operativi e di responsabilità nell’azienda stessa.. Le ditte possono farsi assistere dai loro dipendenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide con l'approvazione di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede sempre a scrutinio segreto.

Quando le delibere rivestono carattere generale, esse debbono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, per essere valide.

 

Art. 6 - ASSEMBLEA - COMPITI E FUNZIONAMENTI

   Spetta all'Assemblea di Sezione:

 

a) esprimere pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della categoria e gli interessi delle Imprese che ad essa appartengono;

b) deliberare sull'opportunità di costituire un Comitato Direttivo di Sezione, fissando il numero dei Componenti;

c) eleggere, nel caso sub b), il Comitato Direttivo, il quale esprime nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente;

d) eleggere, nel caso non si verifichi l'ipotesi sub b), il Presidente e il Vice Presidente;

e) formulare, se ritenuto opportuno, un regolamento interno, che sia comunque conforme allo Statuto e che sia   preventivamente approvato dal Consiglio  Direttivo;

f) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa    demandate dal Presidente e dagli Organi Direttivi   della Associazione.

Art. 7 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Associazione.

Ad esso spetta di trattare tutti i problemi di interesse del settore, proponendo eventuali iniziative all'Associazione, ed ogni questione che il Presidente della Sezione ritiene di sottoporgli.

Per la convocazione ed il funzionamento del Comitato si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme dello Statuto relative al Consiglio Direttivo  dell'Associazione.

COMMISSIONI DI STUDIO E RICERCHE

Art. 8 - COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Le Commissioni di cui all'art.25 dello Statuto associativo sono composte da persone di qualificata competenza nelle diverse materie oggetto della attività delle singole Commissioni.

Ogni Commissione è composta da un minimo di 3  membri.

Il Presidente di ciascuna Commissione propone alla Commissione la nomina di un Vice Presidente da eleggersi tra i membri della commissione stessa, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Le Commissioni costituiscono Organo tecnico di studio sulle varie questioni di specifica competenza.

Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitate a partecipare persone esperte nelle materie da trattare.

Per l'esame degli specifici problemi possono essere costituite apposite sottocommissioni, Comitati tecnici o gruppi di lavoro.

Le convocazioni delle Commissioni sono indette dal loro Presidente con preavviso di almeno 5 giorni e dovranno essere effettuate almeno una volta ogni trimestre. Comunque le Commissioni si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà degli appartenenti e i pareri vengono espressi a maggioranza dei presenti.

I Presidenti delle singole Commissioni possono chiedere al Presidente dell’Associazione la sostituzione dei componenti che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

COMITATO DELLA PICCOLA INDUSTRIA

Art. 9 - COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato della Piccola Industria designato a norma dell'art. 27 dello Statuto ha lo scopo di tutelare la Piccola Industria, quale particolare espressione del sistema della libera iniziativa, e di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello economico e sociale del Paese.

A tal fine il Comitato della Piccola Industria, in particolare:

a)      esamina i problemi della Piccola Industria, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di esperti;

b)      elabora idonee soluzioni da sottoporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la pratica realizzazione;

c)       programma le iniziative dirette al richiamo della opinione pubblica sui problemi, obiettivi e ruoli della Piccola Industria;

d)       partecipa con propri Rappresentanti alle manifestazioni e iniziative interessanti la Piccola Industria.

Sono eleggibili a Componenti il Comitato della Piccola Industria i Rappresentanti di piccole aziende considerate    tali quelle nelle quali l'apporto del titolare, nella amministrazione e nella produzione, è di particolare  importanza rispetto al capitale e alla mano d'opera impiegati.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art.10 - COMPOSIZIONE

 Nell'ambito dell'Associazione il Gruppo Giovani Imprenditori è composto da Imprenditori e Dirigenti industriali e da figli  di Imprenditori che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, purché abbiano responsabilità di gestione in una Impresa iscritta all'Associazione.

Possono altresì far parte del Gruppo Giovani Imprenditori coloro che abbiano superato i 40 anni, limitatamente al caso in cui abbiano assunto cariche interne al Gruppo prima del compimento del 40° anno. In questo caso essi faranno parte del Gruppo Giovani Imprenditori fino alla scadenza del loro mandato.

 

Art. 11- SCOPI

Il Gruppo Giovani Imprenditori della Provincia di Ragusa rappresenta un movimento di singoli individui e non una organizzazione di aziende, ne esalta la consapevolezza e le responsabilità del ruolo imprenditoriale e promuove iniziative e progetti finalizzati a:

a) elaborare e approfondire proposte su temi istituzionali, economici e sociali con i quali l'impresa costantemente si confronta;

b) sviluppare lo spirito ed i valori associativi e rinnovare  l'identità e la rappresentanza  imprenditoriale;

c)  favorire la formazione socio-politica, imprenditoriale e manageriale dei propri aderenti;

d) promuovere una visione sempre più estesa ed ampia dei problemi della categoria ed attuare lo scambio di  esperienze;

e) stimolare la presenza attiva dei componenti del Gruppo nell'Associazione Industriali della Provincia di Ragusa;

f) promuovere studi e ricerche per la soluzione dei problemi che interessano l'impresa nonché quelli che  riguardano il miglioramento dei lavoratori;

g) sviluppare la collaborazione con il mondo della Scuola e promuovere tutte le iniziative   atte a favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e lo sviluppo dell'impresa;

h) promuovere e sostenere ogni manifestazione atta a far conoscere i prodotti ed i servizi dell'industria ragusana;

i) promuovere rapporti con organizzazioni dello stesso tipo esistenti nelle altre Province italiane e all'estero, nonché con le espressioni giovanili delle altre categorie  produttive.

Il Gruppo Giovani Imprenditori adotta il Codice Etico professionale, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti impegnando i membri del Gruppo alla sua osservanza.

Art. 12 - ORGANI

Sono Organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;

- il Comitato Direttivo;

- la Presidenza.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Gruppo Giovani Imprenditori.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, ed in seduta straordinaria:

a) per delibera del Comitato Direttivo;

b) per decisione del Presidente;

c) per richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, firmata da almeno un quarto degli aderenti o dalla metà del Comitato Direttivo.

In tal caso la convocazione deve essere fatta con avviso da spedire non oltre venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera da spedire ai singoli aderenti almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e del giorno, luogo ed ora della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando vi partecipa la maggioranza degli aderenti ed, in seconda convocazione, quando sia trascorsa almeno un'ora da quella indetta per la prima convocazione, quale che sia il numero dei partecipanti.

L'aderente che non interviene alla riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro aderente, eccetto che dal Presidente e dai quattro Vice Presidenti.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza, tenendo conto degli astenuti.

Le deliberazioni riguardanti persone, devono essere adottate a scrutinio segreto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea generale viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale in apposito libro che, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere  depositato presso la Direzione dell'Associazione.

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare sulle direttive generali per la realizzazione degli scopi del Gruppo Giovani in armonia con gli scopi generali dell'Associazione;

b) eleggere il Comitato Direttivo, con voto limitato ai due terzi dei seggi disponibili, prima di procedere all'elezione di cui al punto c);

c) eleggere il Presidente e, su sua proposta, i quattro Vice Presidenti;

d) deliberare su qualunque argomento che possa riguardare gli interessi generali e l'attività del Gruppo, e ad essa sottoposto dal Comitato Direttivo;

e) deliberare sulle proposte di modifica alle norme del regolamento, nei modi di cui al successivo art. 17;

f) fissare il numero dei componenti il Comitato Direttivo entro il limite di cui al primo comma dell'art. 14.

Tutti coloro che ne abbiano i requisiti sono liberi di candidarsi alle cariche previste dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori.

 

Art. 14 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di undici ad un massimo di quattordici componenti, compresa la Presidenza.

Ne fa inoltre parte di diritto il Past President, purché abbia i requisiti necessari per l'appartenenza al Gruppo.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno sei volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da due componenti il Comitato stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da trasmettere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero a mezzo fax da trasmettere almeno tre giorni prima della data medesima. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto con 24 ore di anticipo mediante fonogramma interno.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Decadono automaticamente i componenti che senza giustificato motivo - da dichiarare per iscritto - non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive.

Gli stessi non sono rieleggibili immediatamente fino alla scadenza del mandato in corso.

Non sono rieleggibili altresì coloro che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, non siano intervenuti ad  almeno un terzo delle riunioni indette.

Il Comitato delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed impegnano il Gruppo.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale in apposito libro che,  firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato presso la Direzione dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a) curare il conseguimento dei fini generali, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;

b) coadiuvare la Presidenza nell'esplicazione del mandato;

c) preparare la Relazione Annuale sull'attività del Gruppo da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

Art. 15 - PRESIDENZA

La Presidenza è costituita dal Presidente e da quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente.

A tal fine, l'Assemblea elegge a scrutinio segreto e con voto limitato ai due terzi  una Commissione di tre Saggi, scelti tra i Giovani che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Alla Commissione spetta il compito di:

a) raccogliere, entro trenta giorni dalla data della sua elezione, tutti i nominativi proposti dalla base del Gruppo, verificandone la disponibilità a candidarsi alla Presidenza del Gruppo;

b) recepire, entro i quindici giorni successivi, il programma scritto dei candidati, con l'indicazione di almeno due Vice Presidenti;

c) dare immediata comunicazione al Presidente in carica il quale, entro i quindici giorni successivi, comunicherà i nomi dei candidati ed il loro programma con i nomi dei Vice Presidenti già designati, tramite la convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere il nuovo Presidente. 

In prima votazione, l'Assemblea procede alla elezione del Presidente con la maggioranza dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. L'elettorato attivo è riconosciuto anche a più di un giovane per ogni impresa, purché abbia i requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento e purché l'Impresa di appartenenza sia in regola con il contributo associativo, regola da valere - in via generale - per tutte  le imprese cui appartengono Giovani del Gruppo. L'elettorato passivo è invece riconosciuto ad un solo Giovane fra quelli che siano espressione di una medesima impresa. Ove nessuno dei candidati ottenga la maggioranza suddetta dei tre quinti si  procederà, in seconda votazione, al ballottaggio fra i due  candidati che abbiano ottenuto, in prima votazione, il  maggior numero di voti e risulterà eletto chi, tra i due,  otterrà la maggioranza dei voti.

Su proposta del Presidente eletto l'Assemblea, seduta stante procederà alla elezione dei quattro Vice Presidenti, previa  indicazione della delega attribuita a ciascuno di loro.

Qualora la proposta venga respinta il Presidente, anche in seduta successiva, sottoporrà una sua nuova proposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di:

a) rappresentare il Gruppo sia nei rapporti esterni sia nell'ambito degli Organi dell'Associazione;

b) convocare le riunioni degli Organi del Gruppo;

c) curare la esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Gruppo;

d) assumere ogni iniziativa nell'interesse del Gruppo.

Il Presidente ha il potere di far valere come doppio il suo voto in seno al Comitato Direttivo per le ipotesi di votazione con risultato di parità.

I Vice Presidenti svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente e con lui ne rispondono di fronte all'Assemblea.

Inoltre lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16 - SEGRETERIA

La Segreteria ha il compito di:

a) dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi del Gruppo G.I. in base alle istruzioni del Presidente;

b) intervenire con voto consultivo a tutte le riunioni ed  Assemblee del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 17 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO G.I.

Le modifiche del presente regolamento dovranno essere proposte dal Comitato Direttivo ed approvate dall'Assemblea del Gruppo Giovani, per essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 18

 Segreteria delle Sezioni Provinciali di Categoria

delle Commissioni di Studi e Ricerche

del Comitato della Piccola Industria

e del Gruppo Giovani Imprenditori

 Le funzioni di Segreteria delle Sezioni Provinciali, delle Commissioni di Studio, del Comitato della Piccola Industria, del Gruppo Giovani, per le pratiche inerenti detti Organi, e  per le necessità di riunioni, sono disimpegnate da funzionario designato dal Direttore dell'Associazione.

Art. 19- Statuto Sociale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione  Industriali, del quale il presente Regolamento costituisce parte integrante.

 

 

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